Art. 35.
(Giudice dell'esecuzione).

      1. In materia di funzioni del giudice dell'esecuzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) generalizzare la figura del giudice dell'esecuzione, estendendola anche alle esecuzioni in forma specifica;

          b) prevedere che il giudice dell'esecuzione possa, su istanza di parte ovvero dell'ufficiale giudiziario, risolvere con provvedimento non impugnabile, ma revocabile o modificabile, ogni difficoltà insorta nell'esecuzione;

          c) prevedere in ogni esecuzione la formazione del fascicolo di ufficio;

 

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          d) semplificare la disciplina delle comunicazioni prevedendo che, ove le parti non abbiano eletto domicilio ai fini dell'esecuzione nel comune in cui si trova il giudice dell'esecuzione, tutte le comunicazioni, successive alla prima, vengano loro effettuate in cancelleria;

          e) prevedere che, al termine di ogni esecuzione, vengano liquidate dal giudice dell'esecuzione le spese della stessa, in conformità alla regola generale prevista dall'articolo 91 del codice di procedura civile.